Modalità di segnalazione
Le segnalazioni devono essere comunicate all’Organismo di Vigilanza, utilizzando criteridi riservatezza a
tutela dell’efficacia degli accertamenti e dell’onorabilità delle persone interessate dalla segnalazione.
La segnalazione può essere inviata in qualsiasi forma.
La segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:
- generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta
nell’ambito dell’azienda;
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono state commessi;
- se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto/I che ha/hanno
posto/i in essere i fatti segnalati;
- l’indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l’indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati
Inoltre, nella descrizione di dettaglio del comportamento che origina la segnalazione non devono essere
fornite informazioni non strettamente attinenti all’oggetto della segnalazione. In caso di segnalazioni prodotte
in evidente malafede l’OdV si riserva di archiviare le stesse cancellando i nomi e gli elementi che possano
consentire l’identificazione dei soggetti segnalati.
Tutte le comunicazioni da parte del Soggetto Segnalante nei confronti dell’Organismo di Vigilanza possono
essere effettuate, alternativamente e senza preferenza, a mezzo di:
E-mail all’indirizzo dell’O.D.V. [email protected]
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